ACCOMPAGNATORE TURISTICO:
Accompagna, per professione, persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
Normativa di riferimento Regione Piemonte
ATTENZIONE!!!
QUESTE SONO LE GUIDE TURISTICHE ABILITATE:
http://www.provincia.novara.it/Turismo/ViaggiareVisitare/GuideTuristiche/
cercate il loro nome all'interno dell'elenco!
Legge regionale 26 novembre 2001, n. 33. (Testo coordinato)
Modificata da l.r. 38/2009
Art. 7.
(Elenchi professionali)
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la
specializzazione o specialita', la localita' o il territorio di riferimento dell'attivita', le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresi' annotato se
gli iscritti esercitano effettivamente l'attivita'.
3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialita'.
Art. 13.
(Sanzioni amministrative)
Chi svolge le attivita' riservate alle figure professionali di cui all'articolo 2, comma 5, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516 euro) a lire 5 milioni (2.582 euro).
2. Gli operatori del settore turistico che, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 5, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni (1.549 euro) a lire 10 milioni (5.165 euro).
Art. 14.
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di cui all'articolo 2, comma 5, sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
ELENCO PROVINCIALE DELLE GUIDE TURISTICHE ABILITATE: http://www.provincia.novara.it/Turismo/ViaggiareVisitare/GuideTuristiche/index.php
Art. 2 bis.
(Guida turistica nazionale)
1. L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013). < 1